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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 32
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.
2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati alla Provincia.
7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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