Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 33
Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.
3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Espandi Indice