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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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