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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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