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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato27/12/2017
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato21/12/2007
5. Testo Coordinato29/12/2006
6. Testo Coordinato10/07/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Originale28/07/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 28
Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che presenti domanda di trasferimento ai sensi dell' articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 Sito esterno (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), può essere acquisito negli organici regionali o degli enti strumentali della Regione nonché, previa intesa, negli organici delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane o degli Enti Parco del territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione di unità di personale di cui al comma 1, a seguito dell'adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del provvedimento previsto all' articolo 4, comma 7 della legge n. 36 del 2004 Sito esterno.
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 è subordinato al trasferimento delle risorse finanziarie di cui all' articolo 4, comma 8 della legge n. 36 del 2004 Sito esterno, per l'anno 2004 e successivi ed è effettuato fino a concorrenza delle risorse attribuite da parte dello Stato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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