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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato27/12/2017
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato21/12/2007
5. Testo Coordinato29/12/2006
6. Testo Coordinato10/07/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Originale28/07/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 33
Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), tra l'articolo 164 bis e l'articolo 165 è inserito il seguente articolo:
Art. 164 ter
Autostrade regionali
1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo hanno altresì carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:
a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.
6 La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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