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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 31

(aggiunto comma 6 bis da art. 43 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20)

Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore originario, a partecipare alla Fondazione denominata "Istituto sui trasporti e la logistica" costituita in data 17 dicembre 2003 con atto del notaio Federico Stame, repertorio n. 47845.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) che persegua, senza fini di lucro, le finalità statutarie;
c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante nominato dalla Regione Emilia-Romagna nel consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'attuale statuto della Fondazione.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di fondatore originario della Regione Emilia-Romagna, in particolare in seno all'Assemblea dei Fondatori. La Giunta regionale nomina i componenti degli organi della Fondazione di competenza della Regione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
4. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità statutarie.
5. La Regione Emilia-Romagna contribuisce al fondo di dotazione della Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" con un importo pari a 50.000,00 Euro.
6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro annui.
6 bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro annui.
7. La Regione può inoltre concedere alla Fondazione un contributo per specifiche attività, il cui importo è stabilito dalla legge annuale di bilancio. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di tale contributo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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