Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 105 del 29 luglio 2004

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 15
Registro regionale di mortalità
1. E' istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo.
2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno.

Espandi Indice