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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 22 novembre 2004

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base del principio di precauzione contemplato dall'articolo 174 del Trattato della Comunità europea ed in osservanza dell'articolo 26 bis, comma 1, della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, disciplina con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di organismi geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed alimentari, che fanno della identità, originalità, naturalità un valore culturale, economico e commerciale non compromettibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta iniziative o misure dirette a:
a) evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza distintiva delle colture;
b) sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie;
c) individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
d) realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 L.R. 22 dicembe 2005 n. 20, ai componenti del Comitato istituito ai sensi del presente comma è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

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