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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 22 novembre 2004

Art. 2
Divieto temporaneo
1. Per le finalità indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a) ed in funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie scientifiche e di tutele giuridiche, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione, è fatto divieto di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 L.R. 22 dicembe 2005 n. 20, ai componenti del Comitato istituito ai sensi del presente comma è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

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