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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 22 novembre 2004

Art. 5
Esclusione dai marchi di qualità
1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95).
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 L.R. 22 dicembe 2005 n. 20, ai componenti del Comitato istituito ai sensi del presente comma è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

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