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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 22 novembre 2004

Art. 6
Consultazione e informazione pubblica
1. Per realizzare le finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), la Regione Emilia-Romagna provvede ad individuare le modalità volte ad accertare la volontà degli agricoltori ad esercitare una rinuncia volontaria in determinate aree e per determinate produzioni, nonché ad adottare le eventuali prescrizioni necessarie per rendere effettiva tale rinuncia.
2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli operatori agricoli iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti informatici.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 L.R. 22 dicembe 2005 n. 20, ai componenti del Comitato istituito ai sensi del presente comma è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

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