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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 22 novembre 2004

Art. 9
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'articolo 2 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 L.R. 22 dicembe 2005 n. 20, ai componenti del Comitato istituito ai sensi del presente comma è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

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