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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 5
Valorizzazione delle opportunità connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare)
1. La Regione concede alla Provincia di Parma un finanziamento annuale non superiore ad Euro 100.000,00 per lo sviluppo di attività volte alla valorizzazione delle opportunità derivanti dall'insediamento, a Parma, dell'European Food Safety Authority (EFSA). A tal fine la Giunta regionale stipula un'apposita convenzione nella quale sono regolate le modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività, i rapporti finanziari e l'ammontare del finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma 1, per l'esercizio 2005, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 02662 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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