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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato23/12/2010
4. Testo Coordinato29/12/2006
5. Testo Coordinato28/07/2006
6. Testo Coordinato24/04/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Coordinato27/07/2005
9. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 44
Completamento di programmi regionali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) e 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori, sono stabiliti i termini indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi procedimenti.
2. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa agli interventi di cui al comma 1, riguardanti Enti locali, finanziati ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 approvati e non conclusi o rendicontati entro i termini previsti dagli atti di concessione deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi, di cui al comma 1, finanziati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1988 possono essere ultimati e rendicontati entro il termine perentorio di ulteriori mesi trenta a decorrere dalla scadenza dei relativi termini conservando il finanziamento, ancorchè sia scaduto il termine per la conclusione dei lavori.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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