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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2004 n. 17

Art. 16

(modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)

Criteri organizzativi delle strutture regionali
1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 13, sono organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella direzione generale competente.
2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:
a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b) dà supporto alle iniziative di altri enti, ne dà attuazione per quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;
c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13, comma 1, assicurando l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle altre direzioni generali;
d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di riferimento, l'assistenza tecnica e la collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.

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