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Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO VI
SISTEMA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE ...

(modificata rubrica da art. 10 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Art. 18

(modificata rubrica, modificato comma 1, modificata alinea e lett. b) comma 2, sostituito comma 3 da art. 11 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17)

Razionalizzazione degli acquisti ...
1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi dei soggettidi cui all'articolo 19, comma 5.
2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione ..., il sistema tende:
a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;
b) a semplificare il processo di acquisto ...;
c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;
d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;
e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.
3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato attraverso la stipulazione delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 21, nonché attraverso gli accordi quadro e le altre procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) modalità telematiche di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, inclusi il sistema dinamico di acquisizione, le procedure di gara gestite con sistemi telematici, le aste elettroniche e il mercato elettronico regionale, in conformità con la disciplina prevista dalle norme europee e statali vigenti in materia;
c) strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).
Art. 19

(già modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17), poi aggiunto comma 8 bis da art. 32 L.R. 26 luglio 2007 n. 13, ancora aggiunto comma 8 ter da art. 1 L.R. 30 novembre 2009 n. 21, modificati commi 1 e 3, sostituiti commi 4,5,6 e 7, abrogato comma 8 bis da art. 12 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, aggiunto comma 8 quater da art. 19 L.R. 17 luglio 2014 n. 12, poi aggiunto comma 8 quinquies da art. 35 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24e successivamente modificato da art. 3 L.R. 3 giugno 2019, n. 5)

Costituzione della struttura regionale di acquisto
1. La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18 sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica,che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dagli accordi di programmadi cui all'articolo 23.
4. L'agenzia opera quale centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, nonché delle altre attività ad essa affidate ai sensi del presente Capo e del Capo VI bis.
5. L'agenzia svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:
a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 e a tal fine può altresì operare per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 22 bis.
7. La Regione e l'agenzia, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di e-procurement di cui all'articolo 18, comma 3.
8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.
8 bis. abrogato.
8 ter. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché dei centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna.
8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell'interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici.
8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall' articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti del Servizio sanitario regionale, con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile.
Art. 20
Criteri di programmazione regionale
1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, comma 2, la Giunta regionale adotta criteri di programmazione integrata e coordinata per la definizione dei fabbisogni e la gestione degli acquisti da parte delle proprie strutture, con particolare riferimento agli acquisti riguardanti servizi generali, sistemi informativi e informatici anche settoriali, materiali di consumo ed ogni altra tipologia avente le medesime caratteristiche di trasversalità.
Art. 21
Sistema di acquisto centralizzato
1. L'agenzia stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e statale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte del medesimo operatore economico degli ordinativi di fornitura emessi dai soggetti che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi dei commi 3 e 4. Dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2. L'agenzia può altresì concludere, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni statali vigenti, accordi quadro per specifiche tipologie di beni e servizi destinati ai soggetti di cui ai commi 3 e 4. Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro possono essere stipulate anche le convenzioni-quadro di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), sono obbligati ad utilizzare le convenzioni-quadro di cui al comma 1 e gli accordi quadro di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 1 e agli accordi quadro di cui al comma 2.
5. Le modalità di gestione centralizzata degli acquisti sono adottate con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.
Art. 22
Modalità telematiche di negoziazione
1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provvede altresì a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee.
2. L'agenzia, in particolare, realizza e gestisce:
a) il mercato elettronico regionale e ne cura l'incremento;
b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente che soddisfano le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), utilizzano i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di cui al comma 3 per lo svolgimento di proprie procedure di gara con modalità telematiche.
5. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, dell'obbligo di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 22 bis

(aggiunto da art. 16 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, successivamente inserito comma 1 bis da art. 2 L.R. 21 giugno 2022, n. 7)

Funzioni e attività di stazione appaltante
1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.
1 bis.  L’Agenzia può offrire un’attività di committenza ausiliaria in favore degli enti locali della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la messa a disposizione di procedure e linee guida a supporto del processo di appalto dei medesimi enti.
Articolo 22 ter

(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 21 giugno 2022, n. 7)

Acquisizione di lavori
1. Le procedure di acquisizione di lavori, incluse le manutenzioni, possono essere svolte, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, dall’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER).
Art. 23

(modificati commi 1 e 2 da art. 17 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, successivamente inserito comma 2 bis da art. 3 L.R. 21 giugno 2022, n. 7)

Rapporti di servizio
1. I rapporti di servizio tra la Regione e l'agenziasono regolati da appositi accordi di programma.
2. Gli accordi di programmahanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuati tramite piani di attività, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio dell'agenziastessa.
2 bis. La Regione, d’intesa con l’Agenzia, istituisce un tavolo di monitoraggio in cui sono invitati permanenti ANCI e UPI al fine di raccogliere le istanze degli enti locali e di mappare i processi avviati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 28,le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della presente legge, introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

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