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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 17
Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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