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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 35

(prima sostituito comma 2 da art. 24 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 2 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Banca dati regionale
1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione ... nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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