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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

TITOLO II
Programmazione negoziata per lo sviluppo della montagna
Art. 4
Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna
1. Le Comunità montane, in forma singola o associata, promuovono una intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare, insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi dell'articolo 1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane, costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformità alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
5. L'intesa può prevedere l'avvalimento della Comunità montana da parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di loro competenza, qualora ciò risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunità montane definiscono i contenuti della proposta di intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini e provvedendo alla consultazione delle autorità di bacino, degli enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di bonifica, dei consorzi forestali o loro strutture aggregative e dei gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza sia della popolazione residente, sia della superficie del territorio interessato, e con l'assenso unanime espresso dalle seguenti amministrazioni:
a) Comunità montana o Comunità montane associate per la promozione dell'intesa;
b) Province competenti per l'ambito territoriale;
c) Regione.
3. L'intesa istituzionale è attuata mediante gli accordi-quadro di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.
Art. 6
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 è attuata mediante accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunità montana.
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti partecipanti, indicando in particolare:
a) le attività e gli interventi da realizzare, con tempi e modalità di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedimentali;
b) i soggetti responsabili delle singole attività ed interventi, e gli impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
c) gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti;
e) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma 6;
f) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti;
g) il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative condizioni;
h) le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti all'accordo-quadro;
i) i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se non attraverso la rideterminazione dell'accordo.
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a) i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
b) gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, che si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
c) le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
d) i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.
4. La Comunità montana individua i soggetti privati partecipanti all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera d), sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla Comunità montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con la consultazione della cittadinanza e delle associazioni ambientali, economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 7.
6. Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'accordo-quadro è svolto da una conferenza di programma, costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere c), e), f), g), h) e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro, nel rispetto delle previsioni di cui alla lettera i) dello stesso comma.
7. La Comunità montana costituisce l'autorità di programma preposta a:
a) presiedere la conferenza di programma;
b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti;
c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunità locale conseguenti all'attuazione degli interventi;
d) riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui alla lettera c);
e) proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di programma.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunità montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto nell'accordo-quadro.
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 7
Partecipazione della società civile
1. Le Comunità montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione.

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