LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 21
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 , in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni montani.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.