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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2008, n. 10

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 22
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):
"a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;"
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

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