LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(modificato comma da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Partecipazione della società civile
1. Le Comunità montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte ... di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.