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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

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