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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.

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