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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno con le modalità ivi previste.

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