LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999 , nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".