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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

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