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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano applicazione secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, fino al termine di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Fino all'attivazione dello sportello unico, le domande per la autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge come modificato ai sensi del presente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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