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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 3
Autorità competente
1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.

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