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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'allegato I della direttiva 96/61/CE e nell'allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
Art. 3
Autorità competente
1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
Art. 5
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.
2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 Sito esterno (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 Sito esterno), articoli 6, 12, 15, e 17 e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), articolo 122;
b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), articolo 45 e 46 e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;
c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto legislativo n. 152 del 1999 Sito esterno, articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;
d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), articoli 27 e 29, e legge regionale 3 del 1999, articoli 131 e 132;
e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti - decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, articoli 28 e 29, e legge regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;
f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.

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