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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.
Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno con le modalità ivi previste.
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano applicazione secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, fino al termine di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Fino all'attivazione dello sportello unico, le domande per la autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge come modificato ai sensi del presente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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