LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
(modificato articolo da art. 16 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.