LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
(sostituito articolo da art. 19 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.".