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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12

(sostituito articolo da art. 13 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.
4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.
Art. 12 bis
Incidenti o imprevisti
1. Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 13

(sostituito articolo da art. 15 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Poteri sostitutivi
1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 14

(modificato articolo da art. 16 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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