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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
abrogato Sito esterno.
Art. 16

(già sostituito articolo da art. 18 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. L'autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.
3. Nel quadro dell'attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 17

(sostituito articolo da art. 19 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.".
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 19

(sostituito articolo da art. 20 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21

(sostituito articolo da art. 21 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Disposizioni finali
1. Le pubblicazioni nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28).

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