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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 1

(sostituito articolo da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.

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