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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 11

(sostituito articolo da art. 12 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle istallazioni
1. Per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale si conclude:
a) entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE);
b) entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.

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