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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 9

(sostituito articolo da art. 10 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.

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