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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 28 dicembre 2004

Art. 31
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
Eserczio 2005: Euro 5.500.000,00.

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