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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 43
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole
"di nuova costruzione"
sono aggiunte le parole "
e di ristrutturazione edilizia"
;
b)
al comma 2 dell'articolo 39 le parole
"accertati a seguito dell'entrata in vigore"
sono sostituite dalle parole
"commessi in data successiva all'entrata in vigore"
.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 3 dell' art. 26 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

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