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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 28 dicembre 2004

Art. 6
Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione economico-finanziaria per il governo delle Aziende sanitarie. Gli strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.
3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale, sulla base di un analitico programma di riqualificazione dei servizi sanitari.
4. La Regione può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità delle Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento delle stesse.

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