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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 marzo 2006 n. 2

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 4
Distretti sanitari
1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione territoriale delle Aziende Usl allo scopo di:
a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, nonché il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale;
c) favorire la partecipazione dei cittadini.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attività territoriali, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modifiche, che comprendono in particolare:
a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di distretto;
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessità d'integrazione, nonché, se delegate dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalità d'integrazione fra l'attività distrettuale ed i dipartimenti di sanità pubblica e salute mentale.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 5 maggio 2006 pubblicata nella G.U. del 10 maggio 2006, n. 19 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 30, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

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