Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 4
Funzioni delle Province
1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;
c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente legge.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

Espandi Indice