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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

(1)

Art. 21
Norme transitorie
1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.
3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 13 della presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.
4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente legge.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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