LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004
Art. 40
Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale
1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.
2. Un decreto del presidente della Regione definisce, anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonché i contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della legge regionale n. 28 del 1987.