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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 15

(modificato comma 1, aggiunto comma 4 bis. da art. 4 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Criteri per il rilascio dei titoli concessori
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all'articolo 13. Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.
3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo.
4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorità relativi all'uso richiesto:
a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.
4 bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell'area ai sensi dell'articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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