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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 16

(modificati commi 4 e 5 da art. 5 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Procedimento per il rilascio delle concessioni
1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all' articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.
3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti. Nella procedura concorsuale la selezione è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell'area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.
5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, ... in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base dell'applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4.
6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.
7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.
8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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