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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 17

(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 6 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Durata delle concessioni
1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:
a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario;
b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura da legno;
c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.
1 bis. La durata dell'utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all'intensità economica dell'intervento.
1 ter. La durata delle concessioni può essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al comma 1 lettera a), in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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