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LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale.(1)
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.
Art. 5
Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 Sito esterno e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) e provvedono in particolare:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così come disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992 Sito esterno
Art. 6
Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 Sito esterno e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane assicurano in particolare
a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.
Art. 7

(sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Comitato regionale di protezione civile
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992 Sito esterno, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 8
Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
Art. 9
Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

Interventi indifferibili ed urgenti
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
Art. 11
Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
Art. 12
Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 13

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, ... sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 Sito esterno (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000 Sito esterno, contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000 Sito esterno;
b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000 Sito esterno, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 Sito esterno.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.
CAPO II
Rete operativa di protezione civile
SEZIONE I
Strumenti e strutture operative
Art. 14
Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 Sito esterno e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.
Art. 15
Convenzioni e contributi
1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
Art. 16
Formazione e informazione in materia di protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.
SEZIONE II
Volontariato di protezione civile
Art. 17

(modificato comma 7 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. E' istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:
a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.
Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno:
a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 Sito esterno.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 19
Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

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